
L’orario di lavoro giornaliero può cadere anche in fasce orarie considerate "notturne" dalla legge o dai contratti collettivi.
La legge considera lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno (periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino - quindi il lavoro notturno è quello compreso tra le 24 e le 7, tra le 23 e le 6, tra le 22 e le 5):
- almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
La legge considera lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno (periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino - quindi il lavoro notturno è quello compreso tra le 24 e le 7, tra le 23 e le 6, tra le 22 e le 5):
- almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
- almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dal contratto collettivo. In assenza di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno (tale limite è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale).
L’orario dei lavoratori notturni non può superare 8 ore medie nell’arco delle 24 ore.
La disciplina di cui sopra non trova applicazione ai dirigenti, al personale direttivo e altri lavoratori aventi potere di determinazione autonoma del proprio tempo di lavoro (come ad esempio: i lavoratori a domicilio, i prestatori di telelavoro, i lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose), al personale viaggiante del trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo, ai lavoratori a bordo di navi della pesca marittima.
I contratti collettivi stabiliscono, per ciascun settore, la fascia oraria entro la quale le prestazioni svolte sono ritenute lavoro notturno e la riduzione dell’orario di lavoro normale settimanale e mensile dei lavoratori notturni. Inoltre, determinano la base retributiva di computo e fissano spesso percentuali differenziate in funzione della qualifica del lavoratore ed a seconda che il lavoro notturno venga prestato in orario normale, straordinario, domenicale, festivo, straordinario festivo, ecc.
Per il computo, nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale, della maggiorazione per lavoro notturno.
Per il computo, nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale, della maggiorazione per lavoro notturno.
Generalmente la maggiorazione è calcolata in percentuale sulla retribuzione normale con esclusione dell'EDR; i contratti possono anche prevedre una elencazione dettagliata delle voci retributive da prendere in considerazione per il calcolo della maggiorazione; qualsiasi previsione contrattuale in proposito è valida.
Ovviamente il problema della determinazione delle quote orarie non si pone nel caso di lavoratore a paga oraria in quanto è sufficiente retribuire le ore di lavoro aggiungendo la maggiorazione per le ore di lavoro notturno. Se il lavoratore è retribuito in misura fissa mensile è necessario determinare preliminarmente la quota oraria della retribuzione che si ottiene dividendo la retribuzione mensile per il divisiore stabilità dal contatto collettivo.
Esempio 1 lavoratore a retribuzione oraria
Supponiamo un operaio con una retribuzione oraria di euro 7,62760 di cui EDR per euro 0,05971 che lavori, nel corso di un determinato mese, 136 ore in orario normale diurno e 40 ore in orario notturno non straordinario con una maggiorazione del 20%.
Possiamo svolgere i seguenti calcoli:
- Ore ordinarie (136 * 7,62760) = 1.037.35 ovvero le ore ordinarie per la retribuzione oraria
- Ore notturne (40 * (7,62670+((7,62670-0,05971)*20%)) = 365,65 ovvero le ore di lavoro notturno per la retribuzione oraria maggiorata del 20% della retribuzione oraria senza l'EDR.
La retribuzione mensile del dipendente sarà di 1.403,00 (1.037,35 + 365,65).
Esempio 2 lavoratore a retribuzione mensilizzata
Supponiamo un impiegato con una retribuzione mensile di 1.319,57 di cui EDR per euro 10,33 che lavori, nel corso di un determinato mese, 136 ore in orario normale diurno e 40 ore in orario notturno non straordinario con una maggiorazione del 20%. In questo caso è necessario trovare l'importo delle quote orarie utilizzando il divisore (nell'esempio useremo il divisore 173). La retribuzione oraria risulta di euro 7,62757 (1.319,57 / 173). La retribuzione oraria al netto dell'EDR risulta 7,56786 ((1.319,57-10,33)/173).
Possiamo svolgere i seguenti calcoli:
- Retribuzione fissa mensile = 1.319,57
- Maggiorazione lavoro notturno per 40 ore al 20% = ((7,56786*20%)*40) = 60,54
La retribuzione mensile del dipendente sarà di 1.380,11 (1.319,57 + 60,54).
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